Atti di concorrenza sleale, quali sono per Art. 2598 c.c.

12 Set , 2019 Indagini Aziendali

Atti di concorrenza sleale, quali sono per Art. 2598 c.c.

All’interno dell’articolo 2598 del Codice Civile (Libro Quinto, Titolo X, Capo I, Sezione II) vengono definiti i cosiddetti atti di concorrenza sleale, ossia le pratiche e i comportamenti illeciti con i quali un soggetto arreca un danno ad un concorrente operante nel medesimo settore, o vi trae un vantaggio non consentito. La premessa fatta dal c.c. nel definire gli atti di concorrenza sleale è il rimando agli articoli 2563, 2568 e 2569 per ciò che concerne la tutela dei segni distintivi, e gli articoli 2584, 2592 e 2593 per i diritti di brevetto. Dall’art. 2598 si conviene che:

  • È colpevole di concorrenza sleale chi usa nomi o segni distintivi che siano idonei a produrre confusione con quelli utilizzati in modo legittimo da altri, oppure coloro che imitano i prodotti di un concorrente senza alcun tipo di originalità, o ancora chi crea con qualunque altro mezzo una possibile confusione con i prodotti e l’attività di un concorrente.
  • È concorrenza sleale anche la diffusione di notizie e apprezzamenti sui prodotti e le attività di un concorrente che possono determinare discredito degli stessi, o l’appropriazione di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente.
  • È imputabile infine come concorrenza sleale anche l’avvalersi in modo diretto o indiretto di qualsiasi altro mezzo non conforme con i principi della correttezza professionale (stabiliti nell’art. 1175) e che può danneggiare le altre aziende.

Atti di concorrenza sleale, disposizioni generali

Per approfondire ulteriormente la materia della concorrenza sleale, è utile fare un passo indietro e citare quelle che sono le disposizioni generali indicate nel Codice Civile negli artt. 2595, 2596 e 2597 (Sezione I). Riguardo ai limiti legali della concorrenza, si stabilisce come essa debba svolgersi in modo che possa essere lesiva per gli interessi dell’economia nazionale, e più in generale nei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme corporative. A livello contrattuale, il patto che delimita la concorrenza, che deve essere approvato in forma scritta, è valido solo quando viene circoscritto a una determinata zona o attività, e non può eccedere i cinque anni di durata; e tale periodo è valido anche nel momento in cui la durata non viene indicata, o quando questa supera i cinque anni. Infine, le disposizioni generali sulla concorrenza riservano una tutela anche ai consumatori quando si parla di monopolio legale: chi esercita in questa condizione ha infatti obbligo di contrattare, con parità di trattamento, con chiunque richieda le prestazioni oggetto dell’impresa. 

Atti di concorrenza sleale, quali sono gli effetti

La disciplina generale inerente alla concorrenza sleale si completa con quelle che sono le conseguenze delle attività illecite, attraverso i contenuti degli artt. 2599, 2600 e 2601. Con la sentenza accertante gli atti di concorrenza sleale viene innanzitutto inibito il proseguimento degli stessi, e si indicano i provvedimenti opportuni per l’eliminazione degli effetti. Successivamente l’autore di tali atti è tenuto al risarcimento dei danni, sia che vi sia dolo o colpa (la quale si presume, una volta accertati gli atti). Infine, viene stabilito come, qualora gli atti pregiudichino gli interessi di una categoria professionale, anche gli enti rappresentanti quest’ultima possono promuovere l’azione legale contro chi commette l’abuso.

Atti di concorrenza sleale, come difendere la propria impresa

Per difendere la propria impresa da atti di concorrenza sleale e tutelare i propri interessi, la legge consente di avvalersi della consulenza di agenzie investigative, al fine di individuare i colpevoli e le dinamiche dell’illecito, e provare con valore legale quanto avviene, per poter chiedere così l’interruzione delle pratiche lesive e vedersi risarciti i danni. Non sempre infatti queste attività sono palesi e citabili in giudizio a priori, ma nella maggior parte dei casi si necessita invece di portarle allo scoperto e/o di risalire alle dinamiche con le quali avvengono; e attraverso le dovute indagini aziendali è possibile scoprire cosa stia accadendo, approfondendo ad esempio le attività di soci e collaboratori e gli eventuali legami con aziende concorrenti, investigando su storni e sviamenti della clientela, verificando la corretta applicazione del patto che delimita la concorrenza, indagando sulla tutela di marchi e brevetti e altro ancora.

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