Concorrenza sleale ex dipendente, sentenze e competenza

14 Feb , 2019 Investigazioni Aziendali

Concorrenza sleale ex dipendente, sentenze e competenza

Per un’azienda che cerca di ritagliarsi il proprio spazio in una determinata fetta di mercato, la concorrenza è uno dei principali fattori da tenere in considerazione, specie se i competitor non agiscono in maniera corretta.

In ambito economico ed industriale, la concorrenza sleale consiste nella messa in atto di pratiche illecite volte ad ottenere un vantaggio nei confronti di un altro soggetto concorrente nel medesimo settore. Questo fenomeno può verificarsi tra professionisti o aziende; un caso più specifico è rappresentato da quello in cui è un ex dipendente a mettere in atto azioni o politiche di concorrenza illecita nei confronti del precedente datore di lavoro.

Quando si verifica la concorrenza sleale fatta da un ex-dipendente

Gli atti di concorrenza sleale di un ex dipendente possono rientrare in una casistica piuttosto variegata. Uno degli esempi più frequenti è quello che coinvolge risorse umane in possesso di particolari qualifiche che ‘migrano’ da una società all’altra: poiché questi professionisti continuano ad operare nello stesso ambito, portano in dote al nuovo datore di lavoro informazioni e conoscenze (‘know how’) acquisite precedentemente, il rischio di concorrenza sleale è piuttosto concreto.

Un altro caso di potenziale concorrenza scorretta riguarda gli ex dipendenti che lasciano la società o l’azienda presso la quale erano impiegati per iniziare un’attività propria destinata ad operare nel medesimo settore di competenza. In entrambi i frangenti, l’ex dipendente che si pone come nuovo concorrente nei confronti (anche) del suo precedente datore di lavoro potrebbe mettere in atto politiche di concorrenza sleale per abuso – o uso fraudolento – di informazioni sensibili come ad esempio dati relativi alla clientela, ai fornitori ed alle strategie aziendali. In parole povere, come giocare una partita a carte sapendo già quali sono quelle in mano ai competitor e quali saranno le sue prossime mosse. Molto spesso si verifica anche un tipo di concorrenza sleale tramite storno o sviamento della clientela da parte dell’ex dipendente, quando quest’ultimo fa leva sulle informazioni acquisite presso il datore di lavoro per accaparrarsi una parte della clientela.

Ovviamente, non mancano i riferimenti normativi a formare una corposa giurisprudenza in materia. Vediamo di seguito quali sono i concetti ricorrenti e i dispositivi inerenti alla concorrenza sleale (anche) da parte degli ex dipendenti.

Cos’è il patto di non concorrenza

Il ‘patto di non concorrenza’ tra dipendente ed ex datore di lavoro trova piena definizione nel Codice Civile; in particolare, è necessario fare riferimento anzitutto al dispositivo n. 2125 (“Patto di non concorrenza”) e poi al n. 2596 (“Limiti contrattuali della concorrenza”).

Il patto di non concorrenza è l’accordo “con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto”. In altre parole, una volta lasciata la società o l’azienda presso la quale era impiegato, il dipendente è soggetto ad alcune limitazioni inerenti al proprio lavoro: queste restrizioni sono valide solo entro un limitato lasso di tempo che per i dirigenti dura cinque anni mentre per gli altri prestatori di lavoro è di tre anni.

La validità del patto sussiste solo se si verificano tre condizioni:

  • i termini dell’accordo sono stati fissati in forma scritta;
  • al prestatore di lavoro viene riconosciuta un’indennità;
  • il vincolo deve presentare determinati limiti di tempo, luogo e oggetto (questo punto viene più diffusamente esplicitato dal comma 1 dell’articolo 2596 del Codice Civile: “Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività”).

Cosa dice la legge

Il Codice Civile rappresentare il riferimento normativo primario anche nel definire e circoscrivere la concorrenza illecita. L’articolo 2598, in particolare, elenca gli atti di concorrenza sleale:

  • utilizzo di nomi e segni che creano confusione rispetto a nomi e segni distintivi già utilizzati da altri soggetti oppure imitano “servilmente” un prodotto di un concorrente; in aggiunta, il reato di concorrenza sleale si verifica quando un soggetto mette in pratica “atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente”;
  • diffonde notizie o informazioni con lo scopo di screditare l’attività o il prodotto di un concorrente; la concorrenza è scorretta anche quando una delle parti “si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente”;
  • infrange i principi di correttezza professionale (con riferimento al dispositivo dell’articolo 1175 del Codice Civile).

Sentenze della cassazione

La Corte di Cassazione ha emesso diverse sentenze per concorrenza sleale di un ex dipendente. Una delle più significative è la n. 13085 del 2015, riguardante due ex dipendenti che avevano trasmesso, ad un’altra società, dati di natura commerciale. Entrambi sono stati poi riconosciuti colpevoli e condannati a risarcire l’ex datore di lavoro per danno patrimoniale; nello specifico, ai due ex dipendenti è stato contestato il reato di “accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico” mentre per il risarcimento, secondo i giudici, non è stato necessario che si concretizzasse un reato ma è stato sufficiente un illecito che danneggiasse il tutelato.

Nel 2017, con la sentenza civile n. 8715, la Cassazione ha dichiarato come non valido il patto di non concorrenza i cui estremi eccedano i limiti fissati dall’articolo 2125 del Codice Civile. Nel caso di specie, il patto di non concorrenza scattava fin dall’assunzione del lavoratore impedendogli, come si legge nella sentenza, “di esercitare il suo diritto di scelta di ulteriori occasioni di lavoro”.

Val bene citare anche l’ordinanza n. 11309/2017 della Cassazione Civile, secondo la quale i casi di concorrenza sleale ‘pura’ (ovvero quando l’elemento cardine della slealtà concorrenziale è costituito dalla lesione di diritti riservati) sono di competenza del tribunale ordinario.

Come indagare

La concorrenza sleale può concretizzarsi in diversi modi e ripercuotersi in maniera più o meno sensibile sull’azienda danneggiata da tale comportamento. I segnali che possono far sorgere il sospetto sono diversi: contrazione delle vendite, riduzione della clientela, atteggiamento sospetto o incoerente da parte di soci o dipendenti. Ultimo, ma più importante, con la perdita della reputazione aziendale. Quest’ultima condizione ci ha portati nelle strategie investigative a proporre indagini reputazionali sull’azienda Mandante affinché la stessa abbia un punto di partenza esterno, nella valutazione del caso, che lo farà convergere all’interno dell’azienda per l’individuazione delle eventuali cause di destabilizzazione.  

Questa piaga che colpisce portafoglio e sentimenti dei vertici aziendali, negli ultimi anni ha generato come effetto l’aumento delle richieste di consulenza ad un’agenzia di investigazioni private; in particolare ad un’agenzia specializzata nell’ambito delle indagini aziendali.

Per quanto concerne le modalità di svolgimento, le indagini per concorrenza sleale sono volte a raccogliere – secondo le modalità consentite dalla legge – le prove necessarie ad accertare il sussistere di un atteggiamento di concorrenza sleale da parte di un ex dipendente. Le tecniche investigative variano in base a diversi fattori: il primo è la tipologia di azienda; le strategie investigative saranno sempre valutate sulla fattibilità in maniera preliminare, in considerazione dei soggetti e dei luoghi che saranno oggetto di indagine. L’investigazione può avvalersi delle informazioni raccolte tramite osservazione statica (appostamento) o dinamica (pedinamento) e dell’acquisizione di materiale audio e video, che supporteranno gli operatori investigativi nel caso dovessero essere chiamati a giurare quanto visto e relazionato.

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