Doppio lavoro di un dipendente e violazione patto di non concorrenza, cosa sapere

14 Mar , 2019 Indagini Aziendali

Doppio lavoro di un dipendente e violazione patto di non concorrenza, cosa sapere

Non di rado capita che, per un motivo o per l’altro, un lavoratore sia decida di svolgere un secondo lavoro. Tale condotta può essere legittima o sanzionabile, a seconda del caso di specie. Sono infatti diversi gli elementi che vanno valutati per determinare se lo svolgimento di una seconda occupazione possa rappresentare un valido motivo per l’interruzione del rapporto di lavoro; vediamo di seguito quali sono le discriminanti da prendere in considerazione.

Sospetti che un tuo dipendente svolga un doppio lavoro?

Quando si parla di doppio lavoro

Una persona svolge un doppio lavoro quando occupa due posizioni lavorative contemporaneamente. Ciò vale sia per un dipendente pubblico sia per uno impiegato presso un’azienda privata. Come già accennato, non è possibile affermare – in senso assoluto – che il doppio impiego sia vietato oppure no; in alcuni casi, esiste una incompatibilità tra le due occupazioni mentre in altri è contemplata (e ammessa) la possibilità di svolgere una seconda attività retribuita.

Per quanto concerne il doppio lavoro di un dipendente pubblico, una sentenza della Corte dei Conti (la n. 2016 del 2014) ha ribadito come sia vietato ad un dipendente del settore pubblico di svolgere una seconda attività lavorativa. Nello specifico, il divieto riguarda le seguenti casistiche: lavorare per un privato, lavorare per una società aventi scopo di lucro, svolgere attività commerciali o industriali e ricevere retribuzioni per incarichi svolti al di fuori dell’amministrazione di competenza.

Quanto appena sottolineato non implica che un dipendente pubblico non possa svolgere una seconda attività lavorativa retribuita; i casi – per i quali non è necessario ottenere un’autorizzazione – sono piuttosto limitati. Nello specifico, un impiegato del settore pubblico può essere retribuito per una collaborazione presso giornali, riviste, enciclopedie o simili e può beneficiare dei profitti derivati dalla produzione di un’opera di ingegno (come ad esempio i diritti d’autore per un libro scritto di proprio pugno). In aggiunta, può partecipare a seminari o convegni dietro compenso, svolgere attività retribuite presso il proprio sindacato o tenere corsi di formazione.

Diversa, invece, la casistica rappresentata dal doppio lavoro part-time. Premesso che, in generale, svolgere una seconda attività lavorativa non è consentito, un dipendente a tempo parziale rappresenta un caso ‘particolare’. Anche se il regolamento interno prescrive il divieto di occupare una seconda posizione lavorativa, in pratica l’incompatibilità con l’impiego part-time e l’altra occupazione va verificata in concreto. In aggiunta, il secondo lavoro può essere ‘giustificato’ con il fatto che la retribuzione del part-time non sia sufficiente ad assicurare un tenore di vita dignitoso al lavoratore.

Sospetti che un tuo dipendente abbia violato il patto di non concorrenza?

Quando il doppio lavoro diventa concorrenza

In base a quanto detto sinora, il doppio lavoro è possibile ma non sempre e solo al netto di determinate condizioni (status del lavoratore, natura dell’impiego e compatibilità tra le occupazioni). È chiaro come svolgere una seconda attività lavorativa possa generare situazioni conflittuali tra il dipendente e il datore di lavoro, in special modo se il primo ha un altro impiego nello stesso ambito di competenza e può, con la propria attività, dare origine ad un rapporto di concorrenza.

Il doppio lavoro diventa concorrenza quando il dipendente detiene, nell’ambito di due attività differenti, un impiego nello stesso ambito economico o commerciale. Si materializza uno stato di concorrenza nel momento in cui, per esempio, il lavoratore deve rapportarsi con clienti e fornitori condivisi da entrambe le aziende presso le quali lavora oppure utilizza dati sensibili di un datore di lavoro per influenzare le scelte strategiche dell’altro a svantaggio del primo.

In casi del genere può configurarsi la cosiddetta concorrenza sleale. L’articolo 2598 del Codice Civile elenca gli atti sanzionabili come di concorrenza sleale:

  • Uso di “nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri” oppure imitazione servile dei prodotti di un soggetto concorrente; il dispositivo include anche tutti gli altri “atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente”;
  • Diffusione di “notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente”;
  • Utilizzo di “ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”.

Sospetti che un tuo dipendente svolga lavoro in nero?

Doppio lavoro e riservatezza

Se è vero che, da un lato, in molti casi è possibile svolgere un doppio lavoro è pur vero che, dall’altro, il lavoratore non deve mai venir meno agli obblighi nei confronti del datore di lavoro disciplinati dal Codice Civile. Nello specifico, si tratta di diligenza (articolo 2104) e fedeltà (articolo 2015).

L’obbligo di fedeltà, in particolare, prevede che “il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”. In buona sostanza, il dispositivo stabilisce sia un principio di riservatezza (nel rispetto del cosiddetto ‘segreto aziendale’ o ‘segreto industriale’) e al contempo vieta pratiche che possano ricadere nella definizione di concorrenza sleale. La violazione di questi principi espone il prestatore di lavoro a sanzioni disciplinari (art. 2106 del Codice Civile).

Come si effettuano le indagini

La concorrenza sleale per via del doppio lavoro di un dipendente privato (o di un ex lavoratore) può creare degli scompensi all’attività dell’azienda. Fuga di informazioni, perdita di una fetta di clientela o una contrazione degli introiti possono essere i ‘sintomi’ dell’esistenza di un soggetto concorrente che non rispetta le norme di lealtà e correttezza, più volte ribaditi dalle numerose sentenze della Corte di Cassazione emesse in materia.

Qualora un’azienda sospetti che un proprio dipendente svolga un doppio lavoro (eventualità che può alimentare anche il fenomeno dell’assenteismo), può dare mandato ad un’agenzia di investigazioni private per svolgere una serie di indagini di controllo a carico del lavoratore. Le indagini hanno l’obiettivo di raccogliere tutte le informazioni e i dati utili a dimostrare come il dipendente indagato svolga una seconda attività lavorativa non autorizzata. Una delle tecniche principali consiste nella osservazione, statica (appostamento) dinamica (pedinamento), che consente agli investigatori di fissare, a mezzo foto e video. A tale scopo, è anche possibile raccogliere dati relativi alla situazione retributiva, così da individuare tutte le fonti di reddito e, di conseguenza, attestare la ricezione di una seconda retribuzione non legittima. Tutti i dati raccolti vengono poi utilizzati per la stesura di una relazione finale, utilizzabile da parte del mandante nel corso di un eventuale procedimento giudiziario.

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