Cosa si intende per spionaggio industriale e come si indaga
La concorrenza è una delle caratteristiche del libero mercato; ciò nonostante, essa non può essere indiscriminata: gli atti concorrenza sleale, infatti, sono annoverati nel Codice Civile con le relative sanzioni. Tra questi vi sono l’utilizzo improprio di marchi che possano creare confusione con segni già esistenti e la diffusione di informazioni che possano ledere l’immagine di un soggetto concorrente; spesso, azioni di questo tipo possono essere basate su informazioni sensibili e dati riservati che sono state acquisite da un soggetto esterno per mezzo di svariate tecniche di spionaggio industriale.Vediamo di seguito di cosa si tratta e quali sono le procedure di indagine che si possono applicare in casi del genere.
Cos’è lo spionaggio industriale
Per spionaggio industriale si intendono tutte le attività illecite condotte al fine di acquisire in maniera fraudolenta informazioni (di carattere riservato)che dovrebbero rimanere in possesso esclusivo di un competitor di natura economica o commerciale.A tal proposito, bisogna sottolineare come si possa considerare “competitor” solo un soggetto che opera nell’ambito dello stesso segmento di mercato o si rivolge alla medesima tipologia di clientela. Inoltre, come spiega Salvatore Piccinni – Managing Director Head of Southern Europe di Inside Intelligence & Security Investigations, è necessario fare un distinguo tra lo spionaggio industriale vero e proprio e altre pratiche, che rientrano nell’ambito delle indagini di mercato (come ad esempio la consultazione di siti web, archivi pubblici e pubblicazioni societarie).
Quando si parla si spionaggio industriale, quindi, si fa riferimento solo alle attività e le procedure illecite, volte all’acquisizione di informazioni non destinate alla divulgazione in pubblico, come ad esempio le strategie commerciali e tutti i dati salienti relativi ad un progetto di qualsiasi tipo.
Lo spionaggio industriale trova definizione nell’ordinamento italiano per mezzo del Codice Penale: l’articolo 621 (“Rivelazione del contenuto di documenti segreti”) stabilisce che “chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero l’impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro”. Il secondo comma dello stesso articolo specifica che si considerano come documenti anche qualsiasi supporto digitale contenenti materiale informatico. La rivelazione del segreto professionale è disciplinata dall’articolo 622: “chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento con la reclusione fino a un anno o con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro”. Per quanto riguarda la rivelazione di segreti scientifici o industriali, si fa riferimento all’articolo 623 del Codice Penale, che stabilisce una pena maggiore “se il fatto relativo ai segreti commerciali è commesso tramite qualsiasi strumento informatico”.
Solo le grandi aziende sono colpite?
Lo spionaggio industriale riguarda, in genere, le aziende che abbiano un grande volume d’affari. Un esempio eclatante, in tal senso, fu il caso di spionaggio registrato in Formula Uno nel 2007 quando vennero denunciati sei responsabili della Mc Laren e un tecnico della Ferrari per spionaggio industriale. Ciò non vuol dire che lo spionaggio industriale riguardi esclusivamente le grandi aziende (benché queste ultime possano essere più esposte): anche le imprese di dimensioni più piccole possono essere vittime di un’acquisizione fraudolenta di dati e informazioni riservate, soprattutto se i sistemi di sicurezza, sia fisici che digitali, non fossero completamente ermetici rispetto ad attacchi esterni.
Come si effettuano le indagini
Non esiste un parametro per stabilire quando attivarsi contro lo spionaggio industriale. Di certo, se si registra (più o meno direttamente) una circolazione incontrollata di dati e informazioni sensibili, può sorgere un sospetto legittimo ed è consigliabile attivarsi in tal senso. Un’azienda che si trovi in una situazione del genere può rivolgersi ad un’agenzia di investigazione privata, specializzata in indagini di controspionaggio industriale.Il mandato può essere conferito in prima persona dal titolare dell’azienda oppure, più plausibilmente, da un legale rappresentante. Dopo aver preso contatto con l’agenzia, il soggetto mandante concorda con la controparte gli obiettivi dell’indagini, consegnando agli investigatori tutti i riscontri utili allo svolgimento delle investigazioni. La prima fase dell’iter investigativo consiste, infatti, nell’acquisizione della documentazione dalla quale potrebbero essere state acquisite le informazioni estorte o diffuse in maniera fraudolenta; in aggiunta, i tecnici, per effettuare tutti i controlli del caso, devono approntare due procedure distinte: una è la bonifica ambientale ed elettronica degli ambienti e delle autovetture aziendali e l’altra è costituita da indagini di network e digital forensics.
Le operazioni di bonifica sono rivolte all’individuazione ed all’eliminazione di dispositivi di intercettazione, registrazione e trasmissione (microspie, microfoni occulti e ricetrasmittenti) e la successiva messa in sicurezza dei locali bonificati. Si tratta di dispositivi di dimensioni estremamente compatte che possono essere occultati nei muri, nelle scatole di derivazione e in oggetti di uso comune (come ad esempio gli orologi da tavolo e le lampade) per effettuare intercettazioni illegali.
Le indagini forensi relative alle reti ed ai dispositivi digitali utilizzati dall’azienda mandante delle indagini servono ad individuare le tracce (e le prove) di eventuali intrusioni, manomissioni e accessi forzosi ad archivi e database. La violazione delle infrastrutture digitali di sicurezza è l’espediente principale per mezzo del quale un soggetto esterno può appropriarsi in maniera indebita di informazioni sensibili e dati riservati.
Quando gli investigatori portano a termine tutte le procedure d’indagine concordate inizialmente con il mandante, stilano una relazione tecnica all’interno della quale sono illustrati il lavoro svolto ed i risultati ottenuti. In base a quanto evidenziato dagli investigatori, l’azienda può predisporre gli interventi e le contromisure necessarie, su indicazione dei tecnici incaricati delle bonifiche e dei controlli di network e digital forensics.
Cosa fare se si rilevano casi di spionaggio industriale
Se dalle indagini sopra citate emergono riscontri inconfutabili che testimoniano l’esistenza di atti classificabili come ‘spionaggio industriale’, secondo quanto stabilito dai relativi articoli delCodice Penale (621, 622 e 623), il reato è punibile dietro denuncia della parte offesa(“il delitto è punibile aquerela della persona offesa”). Ciò vuol dire, in pratica, che l’azienda – sulla base di quanto emerso in sede d’indagine – se ritiene di avere elementi sufficienti, può denunciare l’esistenza di operazioni di spionaggio industriale a proprio danno.Una volta inoltrata la querela, l’autorità giudiziaria può avviare un procedimento penale: la relazione tecnica, in questo ambito, può essere utilizzata come documento con valore probatorio, dal momento che il querelante, in sede giudiziaria, è chiamata ad ottemperare il cosiddetto “onere della prova”, secondo quanto disposto dall’articolo 2697 del Codice Civile. In altre parole, la relazione è l’elemento che permette al querelante di supportare la propria posizione.