Cosa si intende per infortunio in itinere, indagini e licenziamento
Gli infortuni sul lavoro rappresentano un’eventualità non certo remota in ambito lavorativo e spesso sono causa di controversie. Non di rado, infatti, si rende necessario stabilire quali siano le reciproche responsabilità e talvolta constatare la veridicità dell’infortunio stesso, al fine di scongiurare casi di falsa malattia (che espongono il dipendente a sanzioni disciplinari di varia entità e, in casi estremi, persino al licenziamento). Nell’ambito degli infortuni sul lavoro, quelli ‘in itinere’ rappresentano una casistica particolare: vediamo di seguito tutto quanto c’è da sapere in materia.
Cos’è un infortunio in itinere
L’espressione latina ‘in itinere’ vuol dire ‘durante un percorso’; da ciò è facile intuire come per infortunio in itinere si intende un infortunio (ossia un incidente di vario genere) occorso al lavoratore durante uno spostamento; nello specifico, può trattarsi del percorso di andata e ritorno:
- Da casa al luogo di lavoro;
- Da un luogo di lavoro all’altro, nel caso in cui la prestazione lavorativa debba essere svolta in duo o più luoghi diversi: il caso più esemplare è quello di un operaio o un capo cantiere impegnato in due cantieri per la stessa società edile;
- Dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.
Detto ciò, l’infortunio sul lavoro in itinere può rappresentare una questione piuttosto controversa da dirimere, in quanto vanno valutate di volta in volta diverse variabili: il percorso, il mezzo di trasporto ed alcune cause dell’infortunio che non possono essere in alcun modo imputate al datore di lavoro ma solo alla responsabilità diretta del dipendente.
Il percorso, affinché l’infortunio sia effettivamente ‘in itinere’ deve rappresentare l’itinerario più diretto e breve possibile tra il punto di partenza e quello di arrivo; per tanto non deve includere alcun tipo di deviazione, a meno che queste non siano imposte da cause di forza maggiore, come ad esempio la chiusura di un tratto di strada per lavori di rifacimento o altro. Anche lo svolgimento di attività che non prevedano una deviazione del tragitto più consono per raggiungere il luogo di lavoro ma che risultino totalmente slegate dall’impegno lavorativo possono far decadere la condizione ‘in itinere’ di un eventuale infortunio.
L’INAIL prevede i seguenti casi in cui una deviazione al “normale tragitto” sia ammessa:
- Quando scaturisce da una direttiva del datore di lavoro;
- Quando è dovuta a cause di forza maggiore;
- Quando è dovuta a esigenze essenziali e non prorogabili;
- Quando è dovuta all’adempimento di obblighi “penalmente rilevanti”;
- Quando è dovuta ad esigenze “costituzionalmente rilevanti”;
- Quando costituisce una breve sosta che non altera le condizioni di rischio del percorso originario.
Altra discriminante, come già accennato, è quella rappresentata dal mezzo utilizzato dal dipendente per effettuare lo spostamento. Se si tratta di mezzi pubblici, il lavoratore ha diritto a ricevere un’indennità; se, invece, ha subito l’infortunio a bordo di un mezzo privato (auto, scooter, moto o bici), vanno fatte le debite valutazioni. L’utilizzo di un mezzo di trasporto può essere approvato (o disposto) dal datore di lavoro oppure ammesso in presenza di una serie di circostanze ‘attenuanti’, come ad esempio un servizio di trasporto pubblico inadatto a soddisfare le esigenze del lavoratore; nello specifico, i casi sono molteplici e vanno dall’incongruenza degli orari delle corse all’eccessiva distanza della prima fermata o stazione utile dal luogo di residenza del dipendente.
Non rientrano nella casistica dell’infortunio in itinere tutti gli incidenti provocati dall’abuso di sostanze stupefacenti, alcool o psicofarmaci, così come la mancata prescrizione dell’abilitazione alla guida o la violazione delle norme del Codice della Strada da parte del dipendente alla guida del mezzo.
Cosa fare in questi casi
Quando si verifica un infortunio in itinere, il dipendente infortunato deve comunicare l’accaduto al proprio datore di lavoro il prima possibile. Successivamente deve produrre un certificato di Pronto Soccorso, in modo tale da poter inoltrare la denuncia dell’infortunio in itinere all’INAIL; infine il dipendente è chiamato a sostenere una visita fiscale alcuni giorni prima della scadenza della prognosi.
L’iter è finalizzato all’ottenimento delle dovute tutele a favore del lavoratore da parte dell’INAIL; l’ente, tramite il proprio sito ufficiale, fornisce tutela ai “lavoratori che subiscono un infortunio durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro”. Tale tutela non è indiscriminata, ma è prevista entro i limiti e per le circostanze fin qui descritte.
Uno dei casi in cui l’INAIL prevede un indennizzo a favore del dipendente per infortunio in itinere è quello in cui un lavoratore subisca un incidente mentre si reca alla mensa aziendale.
Indagini su falsi infortuni in itinere
Per quanto ‘peculiare’, l’infortunio in itinere resta – nella sostanza – un infortunio e, in quanto tale, può costituire un serio impedimento per il lavoratore allo svolgimento delle proprie mansioni. Anche per questo, talvolta può rappresentare un pretesto tramite il quale il dipendente si assenta senza un valido motivo sul luogo di lavoro. In altre parole, l’infortunio in itinere può essere il volano per una condotta assenteista se il primo viene simulato anziché essere reale. In casi del genere, il datore di lavoro è chiamato a tutelare i propri interessi e può commissionare ad un’agenzia di investigazioni privata delle indagini di controllo, per accertare se il dipendente ha attestato il falso per assentarsi da lavoro senza un valido motivo.
Le indagini prevedono principalmente l’osservazione statica e dinamica del soggetto (ossia appostamento e pedinamento); lo scopo è quello di documentare gli spostamenti e i comportamenti del dipendente, al fine di verificare se questi siano congruenti con la condizione di infortunio dichiarata (ovvero se vengono rispettate le modalità di degenza senza mettere in atto comportamenti che possano prolungare o pregiudicare la completa guarigione). L’acquisizione di materiale video-fotografico risulta essenziale al medesimo scopo.
È possibile licenziare?
Il licenziamento di un dipendente che dichiari un falso infortunio in itinere è possibile, ma solo al verificarsi di determinate circostanze. Anzitutto, il datore di lavoro che intenda sanzionare il dipendente interrompendo il rapporto di lavoro deve mettere in conto il cosiddetto ‘onere di prova’, ossia il dovere di attestare i motivi del licenziamento (le indagini aziendali sono rivolte anche a questo obiettivo).
Detto ciò, quando un dipendente dichiara il falso – simulando un infortunio – viene meno all’obbligo di buona fede nei confronti del datore di lavoro: ciò non comporta il licenziamento automatico ma nei casi in cui tale condotta venga giudicata come altamente pregiudizievole dei rapporti lavorativi, la sanzione disciplinare può essere dichiarata legittima da un giudice competente, chiamato ad esprimersi in merito al caso di specie.