Intercettazioni ambientali, cosa dice la legge e quali sono i rischi legali

12 Feb , 2019 Indagini Aziendali

Intercettazioni ambientali, cosa dice la legge e quali sono i rischi legali

La privacy è uno dei diritti garantiti dalla Costituzione; in alcuni ambiti, però, come quello investigativo pubblico o privato, tale diritto può essere legalmente violato tramite le cosiddette ‘intercettazioni’ Autorizzate dalla magistratura

In generale, si tratta di azioni o tecniche messe in atto per registrare una comunicazione tra due soggetti. A seconda delle modalità e dei luoghi di attuazione, si possono distinguere i seguenti tipi di intercettazione: postale, telefonica, telematica ed ambientale. Di seguito, ci occuperemo nel dettaglio soltanto di quest’ultima.

Cosa sono le intercettazioni ambientali

Come suggerito dal nome stesso, quelle ‘ambientali’ sono un tipo di intercettazione circostanziata. Esse riguardano uno specifico ‘luogo di cattura’ ovvero l’ambiente (una stanza, un edificio, un locale aperto al pubblico) all’interno del quale avviene la raccolta dei dati e l’acquisizione delle eventuali comunicazioni che vi si svolgono.

Chiaramente, la messa in atto di un’intercettazione ambientale presuppone – nella maggior parte dei casi – la necessità di dover accedere ad una proprietà privata senza il consenso dell’inquilino o del proprietario della stessa. Questo costituisce, da un lato, il principale snodo normativo (attorno al quale si dipana gran parte della giurisdizione in materia) e dall’altro un evidente ostacolo di natura tecnica.

Come funzionano le intercettazioni ambientali

La gamma delle apparecchiature per intercettazioni ambientali include per lo più le microspie, i microfoni (sia a contatto che direzionali) e, quando è possibile utilizzarle, anche piccole telecamere. I dispositivi denominati ‘microspie’ sono microfoni molto piccoli, le cui dimensioni sono talmente ridotte da permettere a chi li utilizza di nasconderli completamente (per questo si definiscono anche ‘microfoni occulti’).

Sia i microfoni (microspie) che le telecamere svolgono la stessa funzione: raccogliere dati (sia materiale audio o video) e trasmetterli via cavo o via radio dall’ambiente in cui sono stati installati alla stazione ricevente, dove vengono raccolti e, in un secondo momento, analizzati. Entrambi i dispositivi, però, presentano alcuni problemi di natura tecnica e logistica: affinché funzionino in maniera efficace, è necessario che siano installate in loco e questo, fisiologicamente, comporta la possibilità di avere accesso ad una proprietà privata. I microfoni direzionali, invece, possono essere utilizzati anche a distanza.

Le intercettazioni ambientali sono lecite? La normativa

Per quanto concerne le intercettazioni ambientali, la normativa di riferimento è piuttosto ampia. Va citato anzitutto l’articolo 15 della Costituzione, che definisce inviolabili “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione”. La libertà e la segretezza sopra citate possono essere limitate “soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”. In sostanza, la legge stabilisce che la segretezza di una comunicazione tra privati può essere violata solo con l’approvazione da parte delle autorità; affinché un’intercettazione sia ammissibile, deve essere preliminarmente attivata dal pubblico ministero e poi ricevere, in un secondo momento, l’autorizzazione da parte del giudice per le indagini preliminari.

A gennaio del 2018 è entrata in vigore la modifica del Codice Penale, tramite il decreto legislativo n. 216 del 29/12/2017. La riforma ribadisce la punibilità per chi compie intercettazioni fraudolente (e ne diffonde il contenuto) ma tale punibilità “è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca”.

Nello specifico, con la riforma è stato introdotto il reato di “diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente” con lo scopo di danneggiare la reputazione di un soggetto terzo. Inoltre, è stato ribadito il divieto – già esistente – di intercettazione a carico di difensori ed investigatori privati introducendo, al contempo, quello di trascrizione (pure sommaria) di comunicazioni o conversazioni ritenute non rilevanti ai fini del procedimento. Infine, con la riforma, viene introdotta una nuova modalità di acquisizione degli atti delle intercettazioni: questi vengono dapprima depositati e solo in un secondo momento si procede all’acquisizione del materiale ritenuto pertinente e utilizzabile.

La normativa sulle intercettazioni ambientali include anche alcuni dispositivi del Codice di procedura penale. Quello forse più importante è l’articolo 266, in quanto stabilisce per quali procedimenti l’intercettazione è ammissibile:

  • Delitti non colposi, per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o un periodo di reclusione massimo superiore a cinque anni;
  • Delitti contro la pubblica amministrazione per i quali la pena massima è superiore a cinque anni di reclusione;
  • Delitti inerenti sostanze stupefacenti o psicotrope, armi e sostanze esplosive, “reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono”;
  • Delitti relativi alla pornografia minorile e virtuale;
  • Atti persecutori;
  • Commercio di sostanze alimentari nocive, contraffazione di marchi, brevetti e segni distintivi, esercizio fraudolento del commercio, vendita di sostanze alimentari “non genuine come genuine” e contraffazione di denominazioni di origine di prodotti alimentari.

Cosa si rischia per le intercettazioni ambientali

Le sanzioni per intercettazioni ambientali non autorizzate vengono indicate all’articolo 617 del Codice Penale (“Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche”). Nel dispositivo si legge che chi “fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe” viene punito con un periodo di reclusione, la cui durata è compresa tra i sei mesi e i quattro anni.

La pena può essere inflitta – secondo quanto stabilito dal secondo comma del medesimo articolo – anche a chi “rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma”. Il periodo di reclusione può raggiungere i cinque anni di durata massima in tre casi: se il reato arreca un danno effettivo ad un sistema telematico o informatico gestito dallo Stato o da qualsiasi altro ente pubblico; se il reato viene commesso da un pubblico ufficiale oppure da chi esercita anche in maniera abusiva la professione di investigatore privato.

Come indagare in modo legale

Affinché le intercettazioni ambientali siano utili allo scopo delle indagini, è necessario che siano autorizzate a norma di legge. In tal senso, è bene tenere presente quanto disposto dal Codice di procedura penale.

L’articolo 267 (“Presupposti e forme del provvedimento”) stabilisce che i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati al di fuori del procedimento per il quale sono state disposte; fa eccezione il caso in cui tali risultati risultino indispensabili per l’accertamento dei reati che prevedono l’arresto in flagranza. Stesso dicasi per “i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile”. L’articolo stabilisce anche che sia i verbali che le intercettazioni vanno depositati presso l’autorità competente e il loro contenuto può essere esaminato sia dal pubblico ministero sia dai difensori di parte.

In conclusione, affinché le indagini tramite intercettazione ambientale siano legali, quest’ultima deve essere effettuata solo dopo l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni e prodotta come prova solo entro gli ambiti previsti dalla legge.


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