Pignoramento conto corrente, cosa dice la legge

24 Set , 2020 Business Intelligence

Pignoramento conto corrente, cosa dice la legge

Le controversie che ruotano attorno alla riscossione di un debito, molto spesso, vengono risolte per mezzo di un intervento ‘esterno’ da parte dell’autorità giudiziaria, chiamata a dirimere le situazioni più complesse. Uno scenario di questo tipo si concretizza, in particolar modo, quando il debitore si dimostra inadempiente nei confronti del creditore, ossia non rispetta i termini per l’estinzione del debito contratto in precedenza. Tra i possibili provvedimenti che possono consentire alla parte creditrice di riscuotere le somme dovute c’è il pignoramento del conto corrente della controparte debitrice: vediamo di seguito di cosa si tratta, quali sono le normative vigenti di riferimento e in che modo è possibile effettuare delle indagini di controllo.

Cosa si intende con pignoramento del conto corrente

Quando si parla di pignoramento del conto corrente si fa riferimento ad una procedura tecnica; in linea di principio, nel diritto italiano – come stabilito dall’articolo 491 del Codice di procedura civile – esso rappresenta l’inizio dell’espropriazione forzata e, nel caso specifico del conto corrente, si configura come l’inibizione dell’accesso al conto (ed ai fondi su di esso depositati) comminata al titolare, in quanto debitore inadempiente. Tale procedura, come spiega Salvatore Piccinni – Managing Director Head of Southern Europe di Inside Intelligence & Security Investigations, può essere attivata solo al termine di un iter ben preciso che ha origine da un titolo esecutivo, ossia un decreto ingiuntivo da parte dell’autorità giudiziaria. Segue un atto di precetto, ossia un’ingiunzione di pagamento che concede al debitore soltanto dieci giorni di tempo per estinguere il proprio debito; dopo di che, qualora la parte in causa non sia riuscita o non abbia voluto corrispondere le spettanze al creditore, scatta l’atto di pignoramento. Un conto corrente pignorato è, semplicemente, bloccato in modo tale che il titolare non possa effettuare operazioni di prelievo, a prescindere dall’ammontare della liquidità presente sul conto stesso. L’atto resta in vigore fin quando il debito contratto dal titolare non è stato estinto; ciò però dipende dalla somma di denaro presente sul conto: se è nulla o inferiore a zero, gli accrediti futuri verranno girati direttamente al creditore; se è inferiore a quanto dovuto dal debitore, questi può ricevere nuovi accrediti ma senza la probabilità di accedervi fino alla successiva udienza; se, infine, le somma presente è superiore all’importo del debito, il titolare del conto può prelevare la differenza. L’atto di pignoramento può avere effetto anche su più conti, secondo le medesime modalità.

Cosa dice la legge

I principali riferimenti normativi per quanto concerne il pignoramento in generale sono contenuti all’interno del Codice di procedura civile; in particolare, l’articolo 492 stabilisce che “il pignoramento consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi”. Lo stesso dispositivo dispone che “il pignoramento deve anche contenere l’avvertimento che il debitore, ai sensi dell’articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione”. In aggiunta, la normativa prevede che “quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili”.

All’articolo 492, invece, si legge: “il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare”. L’atto di pignoramento, infine, ha una durata ben precisa e “perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita”.

Come funzionano le indagini per il rintraccio dei conti

Come già accennato, le norme in materia di pignoramento prevedono anche la possibilità di ricercare i beni da pignorare anche in modalità telematica da parte dell’ufficiale giudiziario nel processo esecutivo; tuttavia , considerato che si tratta di procedure che prevedono tempi certamente non brevi, il creditore ha la possibilità di avvalersi di strumenti alternativi e soprattutto veloci per rintracciare i conti del soggetto debitore, prima che non risultino più beni da escutere. La ricerca deve essere affidata a figure professionali esperte del settore in possesso delle conoscenze e degli strumenti adeguati per effettuarla in maniera accurata ed approfondita. A tale scopo, è consigliabile rivolgersi ad un’agenzia di investigazione privata specializzata in indagini finanziarie. Il mandato viene conferito da un legale rappresentante (soprattutto se si tratta di aziende o società) ma nel caso di persone fisiche, tale incombenza può essere assolta anche in prima persona.

La fase preliminare dell’intervento investigativo è costituita dall’acquisizione, da parte degli agenti incaricati, degli estremi di identificazione del soggetto da sottoporre ad indagine. Nello specifico, gli investigatori hanno bisogno di conoscere i dati anagrafici del target, così come la cittadinanza, il domicilio e la residenza. In aggiunta, se possibile, possono integrare le informazioni personali con quelle professionali, così da poter delineare un profilo completo sul quale lavorare. Completato lo step iniziale, la procedura investigativa può cominciare. Gli agenti incaricati passano al vaglio gli archivi pubblici, come ad esempio quello della Camera di commercio o il Registro delle imprese per avere una prospettiva più ampia della situazione finanziaria e patrimoniale del target dell’operazione. Successivamente, la procedura investigativa si concentra sul suo obiettivo primario: rintracciare l’esistenza di rapporti bancari o postali (intestati al soggetto sottoposto ad indagine oppure cointestati a quest’ultimo e ad altre persone). Le ricerche possono essere svolte, sia a livello nazionale che internazionale, nel massimo rispetto delle norme vigenti in materia e al sussistere di un valido motivo che giustifichi l’ottenimento di informazioni di questo genere. I controlli vengono estesi anche ad altri dispositivi di credito, come ad esempio conti online o libretti, rintracciabili sempre attraverso la raccolta di informazioni. Al termine dell’iter investigativo, gli agenti e i tecnici redigono un dossier investigativo, ossia un documento all’interno del quale illustrano il lavoro investigativo svolto – in relazione agli intenti del mandante – ed evidenziano i risultati con esso ottenuti; la relazione avrà valore “conoscitivo” per indirizzare la richiesta di pignoramento del conto (o dei conti) rintracciati.


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