Cos’è un sabotaggio e come ci si difende
Il mondo del lavoro può essere spesso altamente competitivo e non sempre tale competizione si svolge in maniera leale. Può capitare, infatti, che un soggetto concorrente ricorra ad azioni volte a recare danno ad un competitor; tale ‘minaccia’ può essere portata anche da un membro interno alla compagine aziendale: in entrambi i casi si può parlare di sabotaggio. Vediamo di seguito di cosa si tratta nel dettaglio, specie in ambito industriale, e quali strumenti si possono adoperare per contrastarlo.
Cosa si intende per sabotaggio
In generale, per ‘sabotaggio’ si intende il “danneggiamento degli edifici o degli impianti di un’azienda agricola o industriale, compiuto allo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro, come atto di rappresaglia economica o politica, penalmente considerato un delitto contro l’economia pubblica”, secondo la versione online del dizionario Treccani. Il termine in sé deriva dal francese ‘sabot’, lo zoccolo in legno che gli operai delle fabbriche tessili utilizzavano durante il periodo della Rivoluzione Industriale per danneggiare i telai a vapore.
Dal punto di vista normativo, invece, si può assumere come riferimento l’articolo 508 del Codice Penale che dispone fino a tre anni di reclusione per “chiunque, col solo scopo d’impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro, invade od occupa l’altrui azienda agricola o industriale, ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale”.
Rispetto al semplice danno (materiale e non), il sabotaggio si distingue per una connotazione leggermente diversa, per cui l’atto viene commesso con uno scopo ben preciso. A confermarlo è la sentenza n. 143 emessa dalla Corte di Cassazione penale nel 1966: “Il sabotaggio è un danneggiamento qualificato, non soltanto per la natura dei beni su cui cade l’attività delittuosa, ma anche per lo scopo, che si propone l’agente, d’impedire o di turbare il normale svolgimento del lavoro. Il delitto di sabotaggio continuato postula […] un dolo specifico: lo scopo d’impedire o di turbare il normale svolgimento del lavoro”.
In termini estremamente generici, si può affermare che rientrano nel significato di sabotaggio tutti gli atti a scopi lesivi compiuti clandestinamente a danno di un soggetto rivale o concorrente, al fine di pregiudicarne l’attività e l’efficienza.
Cos’è il sabotaggio industriale
Il sabotaggio industriale consiste in una o più azioni volte a recare danno ad un’azienda. Ciò può avvenire in diversi modi ed attraverso diversi canali; gli atti di sabotaggio industriale possono includere: danneggiamento o distruzione di edifici, strutture ed impianti di produzione, uffici o qualsiasi altro genere di bene strumentale di proprietà dell’azienda.
Oltre che in varie forme di danno materiale, il sabotaggio può configurarsi anche come un atto di concorrenza sleale, in particolar modo nella forma della diffusione di informazioni false o di natura denigratoria nei confronti di un’azienda (o dei prodotti e servizi che essa fornisce) che opera nel medesimo settore economico o che si rivolge alla medesima fascia di clientela (condizioni indispensabili per il sussistere della concorrenza). A identificare tali azioni come ‘atti di concorrenza sleale’ è il comma 2 dell’articolo 2598 del Codice Civile, secondo il quale chiunque “diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente” è colpevole di concorrenza sleale.
Il caso appena descritto può essere altresì etichettato come ‘danno d’immagine’ che, nel breve e lungo periodo può tradursi in un contraccolpo ben più tangibile per l’azienda sabotata (perdita della clientela, contrazione dei profitti etc.).
Un’azienda può essere vittima di sabotaggio anche da un ulteriore punto di vista, in quanto l’azione lesiva, invece di coinvolgere le strutture o inficiare la reputazione, viene indirizzata verso gli apparati digitali. In questo frangente, il sabotaggio industriale prende la forma dell’attacco informatico, volto a violare la sicurezza di database e archivi per sottrarre indebitamente informazioni riservate quali bilanci, elenco dei fornitori, strategie di marketing e tutto quanto riguarda in dettaglio l’attività aziendale.
Come contrastare il sabotaggio
Il sabotaggio industriale, come detto, può concretizzarsi sotto diverse forme. Di conseguenza, anche i suoi effetti possono palesarsi in vario modo e non sempre sono immediatamente riconoscibili. Anche nel caso di danno strutturale, va comunque accertata in prima istanza la natura dolosa dell’atto che ha provocato il danneggiamento di un bene di proprietà aziendale.
In ogni caso, spetta al titolare dell’azienda intervenire a tutela dei propri interessi. Qualora subentri il sospetto che determinati accadimenti siano scaturiti da azioni di sabotaggio, questi – direttamente o per mezzo di un legale rappresentante – può dare mandato ad un’agenzia di investigazioni private di svolgere delle indagini di controllo. Questo perché, nel caso in cui il datore di lavoro muova accuse di sabotaggio ad un proprio dipendente deve farsi carico del cosiddetto ‘onere di prova’.
Le indagini possono avere sia carattere preventivo sia rivelatorio. Nel primo caso, ad esempio, possono rientrare i servizi di Digital Security e i Penetration Test. Si tratta di tecniche differenti per svolgere indagini aziendali ma entrambe solo legate alla sicurezza delle strutture digitali utilizzate dall’azienda; tra i servizi di sicurezza digitale rientrano anche le bonifiche ambientali ed elettroniche, ossia tutte le operazioni finalizzate al rilevamento ed alla rimozione – con il consenso del committente della bonifica – di dispositivi di intercettazione, registrazione e trasmissione radio illecite (ossia le ‘microspie’ e i microfoni occulti).
Leggermente diverso il discorso relativo al Penetration Test, ossia un attacco hacker autorizzato condotto ai danni di un sistema digitale da parte di figure professionali specializzate. Lo scopo del ‘pen test’ (che consiste in un accesso forzoso alla struttura da testare) è quello di valutare la capacità di resistenza dei sistemi di sicurezza digitale, prendendo nota dei pregi e dei difetti dell’architettura o dell’applicazione sottoposta all’attacco; quest’ultimo si differenzia a seconda della quantità di informazioni a disposizione del tester che può pertanto condurre un attacco ‘al buio’ oppure ben circostanziato.
Nel caso in cui il sabotaggio sia imputabile ad un dipendente o ad un dirigente, le tecniche investigative possono includere anche il pedinamento e l’appostamento con la raccolta di materiale fotografico e audiovisivo (per fissare i movimenti del dipendente oggetto delle indagini) o l’acquisizione di dati relativi a introiti o movimenti finanziari.
Ad ogni modo, la fase di indagini produce una mole di dati che vengono poi utilizzati dagli agenti per redigere una relazione finale che il committente può adoperare in un eventuale procedimento: ciò si verifica in special modo quando le indagini sono ‘interne’, ossia inerenti ad una figura appartenente all’organico dell’azienda, e sono riferite ad un provvedimento disciplinare (che può svariare dalla semplice sanzione prevista dal regolamento interno all’interruzione del rapporto di lavoro) a danno di un dipendente.